LA CORTE D'APPELLO Propone ricorso nella causa civile n. 3728/2009 R.G. promossa in grado d'appello da Claudio Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri, con il proc. dom. avv. A. Bozzi e l'avv. G. Bozzi del Foro di Roma, appellanti; Contro: Enrico La Loggia, con il proc. dom. avv. F. Pace e gli avv. G. Amenta del Foro di Palermo e S. Chimenti del Foro di Roma, Appellato; Paolo Mieli, R.C.S. Quotidiani S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimati non costituiti. Premesso che Claudio Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri hanno convenuto innanzi al Tribunale di Milano Enrico La Loggia, Paolo Mieli e R.C.S. Quotidiani s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle dichiarazioni rese da Enrico La Loggia e riportate sul quotidiano Il Corriere della Sera in data 18 giugno 2006, nell'articolo che, sotto il titolo "La Loggia «Brogli inenarrabili. Abbiamo le prove Vittoria alle elezioni»", riportava alla fine le seguenti frasi: "La Loggia ribadisce inoltre la posizione di Forza Italia sulle elezioni: «Abbiamo le prove di averle vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all'estero, abbiamo la certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioe' di falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso»; che gli attori, tutti magistrati componenti dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale estero, avevano assunto la valenza diffamatoria delle dichiarazioni dell'appellato sopra riportate; che il Tribunale, dopo aver richiesto alla Camera di pronunciarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 140/2003, con sentenza n. 3922/2009 ha rigettato le domande e compensato le spese di lite; che il primo giudice a fondamento della decisione assunta, rilevato che la Camera dei Deputati in data 19 dicembre 2008 aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, I comma, Costituzione, ha affermato che s'imponeva la definizione del giudizio, con il rigetto di tutte le domande attoree nei confronti di tutti i convenuti vertendosi nella vicenda, come ritenuto dalla Camera dei Deputati nella deliberazione espressa dal suo Presidente, in materia di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost. che il Tribunale ha precisato che non vi era materia per inoltrare alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, come richiesto dagli attori sulla base della considerazione che "l'impugnata deliberazione della Camera dei Deputati non era in linea con i canoni interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale..." in quanto la disciplina di cui all'art. (rectius alla legge) 20.6.2003 n. 140, art. 3, comma 8, con norma gia' ritenuta conforme ai principi costituzionali, affida alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene una valutazione complessiva delle manifestazioni politiche, sub specie dell'esimente dell'esercizio del diritto di denunzia politica, che appare insuscettibile delle valutazioni critiche sopra riportate, che avverso la suddetta sentenza, depositata il 23 marzo 2009, hanno proposto appello Claudio Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri con atto di citazione notificato a Enrico La Loggia il 30 ottobre 2009 per ottenere, in riforma, previo ricorso ex art. 134 Cost. per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei Deputati, la condanna di Enrico La Loggia al pagamento di una somma da valutarsi equitativamente a titolo di risarcimento del danno morale subito per effetto del contenuto altamente diffamatorio delle dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera nell'edizione del 18 giugno 2006, nonche' la pubblicazione della sentenza a cura e spese del soccombente; che l'appellato ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, ribadendo la connessione tra le questioni affrontate dal deputato La Loggia nell'articolo giornalistico e gli specifici contenuti delle funzioni della Camera in termini di controllo dei risultati elettorali, particolarmente complessi per la Circoscrizione Estero, evidenziando come il compimento di irregolarita' elettorali risulta per qualsiasi membro del Parlamento fonte della massima preoccupazione e rilevando che, in ogni caso, si trattava di legittimo esercizio del diritto di cronaca politica e non gia' di un attacco gratuito e offensivo alla dignita' di persone, peraltro nemmeno nominate; che l'appello e' stato ritualmente proposto e risulta formalmente ammissibile; ricordato che le norme processuali di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 ... delimitano entro brevi termini perentori l'esercizio delle diverse prerogative e dei differenziati poteri da parte dei diretti interessati, del giudice e della Camera di appartenenza, e che, tuttavia, il giudice a quo che non condividesse la delibera parlamentare favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., potrebbe contestarne la legittimita' sollevando un apposito conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (Corte cost. n. 46/2008); che nella fattispecie non sembra a questa Corte che il potere valutativo sia stato dalla Camera legittimamente esercitato a motivo dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio di funzioni parlamentari, cosi' come individuato ancora dalla piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale; considerato, che ai fini della garanzia di insindacabilita' di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., non basta una generica identita' di argomento o di contesto politico, ma e' necessario un legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadini (Corte cost. n. 98 del 2011); che il riferimento all'attivita' parlamentare o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in se' a connotarle quali espressive della funzione (Corte cost. n. 39/2012); che esse infatti, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilita', a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un «privilegio personale [..." conseguente alla mera "qualita'" di parlamentare»: sentenza n. 120 del 2004), bensi' un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata e offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. (cfr., tra le altre, sentenza citata); che, in sostanza, la verifica del nesso funzionale deve essere effettuata con riferimento agli atti della stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilita' di gruppo con la conseguenza che la divulgazione di atti o lavori parlamentari non inerenti alle proprie, dirette funzioni, puo' inquadrarsi «nella normale attivita' di critica politica che il parlamentare e' libero di svolgere al pari di qualunque cittadino, senza fruire, peraltro, di specifiche clausole di immunita' che finirebbero per coinvolgere e compromettere - senza una specifica relazione con la logica di garanzia sottesa all'art. 68, primo comma Cost. - i diritti dei terzi a veder tutelata in sede giurisdizionale la propria immagine e la propria onorabilita'» (cfr. sempre la sentenza citata); che, nel caso di specie, non e' dato ravvisare il suddetto nesso funzionale alla stregua degli elementi addotti dalla difesa dell'appellato e della documentazione da questo prodotta; che l'on. La Loggia, infatti, richiama nei propri atti difensivi i lavori della Giunta delle Elezioni della quale egli non faceva parte e produce il resoconto stenografico della seduta del 28 giugno 2006 dello stesso organo (contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti nessuna nuova produzione e' stata effettuata in sede di appello); che, invece, l'appellato non menziona ne' documenta alcuna sua propria attivita' parlamentare e nessuna opinione da lui direttamente espressa nell'ambito dei lavori parlamentari concernente il dibattito relativo alla regolarita' delle operazioni di voto degli italiani all'estero; che nessuna indicazione in proposito neppure e' contenuta nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ne' nella deliberazione della Camera dei Deputati; che pertanto non si riscontra, ad avviso di questa Corte, la "sostanziale identita' di contenuto" tra una qualsiasi opinione espressa dall'appellato in sede parlamentare e quella manifestata "extra moenia"; che le dichiarazioni in discussione devono ritenersi pertanto certamente attinenti ad un generale contesto politico, ma prive di alcun nesso funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare e dunque appaiono rese al di fuori dell'esercizio di attivita' funzionale riconducibile alla qualita' di membro della Camera dei Deputati; che pertanto la cognizione in merito alla loro effettiva idoneita' a integrare o meno l'illecito dedotto in causa, anche in forza di precetti costituzionali (artt. 24, 101 e 102), dovrebbe essere riservata all'autorita' giudiziaria ordinaria; ritenuto, pertanto, necessario sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo - questa Corte essendo organo competente a decidere definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sull'asserita illiceita' delle condotte oggetto delle doglianze dell'attore - sia sotto quello oggettivo - trattandosi qui, per un verso, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, I comma Cost. e, per altro verso, della lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite (cfr., da ultimo, Corte cost., ordinanza n. 97/2012);